Il Contratto
 La Bolletta

Regolamento

Art. 01 - Albo Fornitori di fiducia

L'albo dei Fornitori di fiducia dell'ERIM è un elenco di ditte selezionate da cui sono estratti i nominativi dei soggetti da invitare agli incanti, alle licitazioni ed alle trattative private per l'acquisizione di beni e servizi.

Fermo restando il rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle gare per forniture di beni e servizi di importo non superiore a 50.000 Euro.

Nessun appalto può essere frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del precedente comma.

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Art. 02 - Pubblicità dell'albo

Una volta intervenuta l'approvazione, l'Albo (Elenco delle ditte iscritte) resterà disponibile per la consultazione, presso il competente Ufficio dell'ERIM.

Tutte le ulteriori comunicazioni alle alle Ditte interessate, relative alla iscrizione, mancata iscrizione, variazione, sospensione o cancellazione dall'Albo, a qualsiasi causa dovute, saranno effettuate non oltre 30 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione, a cura dell'Ufficio competente.

L'Albo dei Fornitori di Fiducia è tenuto dall'Ufficio competente dell'ERIM.

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Art. 03 - Settori e Categorie di Iscrizione

Le ditte sono iscritte all'Albo dei Fornitori di Fiducia in due distinti Settori : Prodotti e Servizi che a loro volta comprendono diverse categorie merceologiche. L'elenco dei Settori e delle Categorie è allegato al presente regolamento quale parte integrante. Il predetto elenco potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze, in base a formale decisione dell'ERIM.

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Art. 04 - Requisiti

Possono essere iscritte all'Albo dei Fornitori di Fiducia le Ditte :

  1. iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività pertinenti alla/e categoria/e per cui si richiede l'iscrizione;
  2. che non si trovino in stato di falimento, di liquidazione, di cessazione, di attività o di concordato preventivo ovvero che non abbiano pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  3. nei cui confronti non sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
  4. per le quali non sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965 n.575, come successivamente integrata e modificata;
  5. che nell'esercizio della propria attività non abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
  6. che siano in regola rispetto alle norme che regolano il lavoro dei dipendenti e rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti e dei lavoratori medenisimi;
  7. che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
  8. che non si siano rese colpevoli di false dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per partecipare alle gare di appalto;
  9. che non siano in collegamento, ai sensi dell'art.2359 del C.C., con altra impresa iscritta all'Albo dei Fornitori di Fiducia dell'ERIM;
  10. che accetino tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I predetti requisiti dovranno essere autocertificati dalla dita con il modulo di domanda di iscrizione all'Albo.

È obbligo della ditta, in caso di aggiudicazione di una fornitura o di un servizio, dimostrare il possesso dei requisiti autocertificati, con l'esibizione di tutti i documenti che l'ERIM riterrà necessari, in originale e di data non anteriore a sei mesi, entro il termine fissato nella lettera di richiesta.

È obbligo della ditta dotarsi di apparechiatura telefax per la ricezione di comunicazioni da parte dell'ERIM. Le ditte già in possesso della precitata apparechiatura dovrano dichiararne il possesso ed il relativo numero.

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Art. 05 - Presentazione delle domande

Le domande di iscrizione all'Albo dei Fornitori di Fiducia dell'ERIM devono essere indirizzate all'ERIM - Via A. Depretis n.15 - 86100 CAMPOBASSO, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dall'ERIM in forma di dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta e accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento d'identità dello stesso.

L'iscrizione all'Albo ha validità permanente.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento. L'inserimento di nuove ditte, che abbiano presentato regolare domanda, avviene ogni tre mesi a seguito di determinazione dirigenziale del direttore generale dell'ERIM.

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Art. 06 - Obbligo di informazione da parte delle ditte

Le ditte iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente all'ERIM tutte le variazioni dei seguenti dati : rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, conferimenti, modificazioni significative nella struttura organizzativa, e tutte le situazioni che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo. Dette variazioni comportare un aggiornamento d'ufficio dell'Albo.

La comunicazione deve essere effettuata nel termine di trenta giorni dell'avvenuta variazione.

L'omessa o tardiva comunicazione delle variazioni di cui sopra può dar luogo al provvedimento di cui all'articolo 07 (sospensione).

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Art. 07 - Sospensione

L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere temporaneamente sospesa - con provvedimento dell'ERIM da comunicare a mezzo di lettera raccomandata, quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi :

  • sia in corso una procedura di concordato preventivo o di falimento;
  • siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità, faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione all'Albo; ovvero siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423;
  • siano in corso accertamenti da parte dalla PA per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei servizi o delle forniture;
  • condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
  • negligenze nell'esecuzione dei servizi e/o delle forniture;
  • infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle leggi sociali e di obblighi derivanti dai rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti;
  • inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma dell'art.04 (invio delle certificati in caso di aggiudicazione);
  • inosservanza dell'obbligo stabilito del precedente art.06 (comunicazione delle variazioni).

La ditta può essere sospesa anche ove abbia in corso vertenza giudiziale con l'ERIM; in tal caso la sospensione può essere revocato, a richiesta documentata della ditta, qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato la sospensione stessa.

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Art. 08 - Cancellazione

L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di falimento, liquidazione o cessazione di attività.

Le imprese possono essere cancellate, a discrezione dell'ERIM, con provvedimento da comunicare a mezzo di lettera raccomandata, qualora :

  • vengano escluse dalle gare da parte dalla PA per gravi colpe o inadempienze contrattuali;
  • siano divenute carenti, a giudizio dell'ERIM, dei requisiti precedentamente accertati per l'idoneità.
  • siano incorse nella revoca dalle licenze di polizia o di commercio;
  • i legali rappresentanti e/o gli amministratori siano incorsi in condanne lesive della moralità e della correttezza commerciale ovvero e della previdenza sociale e di quelle fiscali;
  • rifiutino di collaborare gratuitamente, sotto il profilo tecnico, con l'ERIM oppure omettano di prospettare soluzioni più vantaggiose e/o più economiche per l'ERIM per l'esecuzione delle forniture e dei servizi affidati;
  • nel corso dei servizi o delle forniture non pongano in essere tutti i provvedimenti e le opportune cautele tecniche, organizzative e di programmazione per evitare che venga arrecato documento allo svolgimento delle attività dell'ERIM;
  • non rispondano alle richieste di offerta dell'ERIM per più di tre volte anche non consecutive;
  • si rifiutano di eseguire una fornitura e/o un servizio aggiudicato;

Le ditte possono essere cancellate altresi in tutti gli altri casi previsti dalla legge ovvero a richiesta del loro titolare o legale rappresentante.

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Art. 09 - Procedura per la Sospensione e la Cancellazione

I provvedimenti di cui agli art. 07 e 08 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

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Art. 09 bis - Cauzione provvisoria e definitiva

Per la partecipazione a licitazioni di importo superiore a 5.000 Euro sarà richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo posto a base di gara, a garanzia della mancata firma del contratto per colpa dell'aggiudicatario.

All'Impresa che risulterà aggiudicataria verrà richiesta la cauzione definitiva, a garanzia del mancato o inesatto adempimento della fornitura o del servizio, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Le cauzioni provvisorie della prima e seconda classificata nella licitazione saranno trattenute dall'ERIM sino alla firma del contratto con l'Impresa aggiudicataria. Le cauzioni prestate dalle altre ditte saranno restituite, sin dalla seduta di gara, a richiesta delle ditte stesse.

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Art. 10 - Utilizzazione dell'Albo

L'Albo dovrà essere utilizzato nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 01 del presente Regolamento, attraverso gare da espletarsi mediante lettere d'invito a tutte le ditte iscritte nella rispettiva categoria, previa apposita DD del dirigente competente.

La proposta di ricorso alla trattativa privata ed il criterio di scelta delle ditte da invitare ad essa, dovrà essere ogni volta motivata in modo esauriente dall'Ufficio proponente, tenendo comunque fermi i criteri b, c, d dell'ultimo capoverso del presente articolo; la gara vienne esperita in base ad apposita DD del dirigente competente.

In caso di trattativa privata relativa alle sole condizioni di somma urgenza debitamente motivate e illustrate in apposito verbale scritto, la garra può essere esperita e aggiudicata del Capo Ufficio. Il procedimento vienne approvato o respinto dal dirigente competente; in tale ultima eventualità gli oneri ricadono sugli aventi causa.

In tal caso devono essere invitate almeno 5 ditte a presentare il preventivo scritto, anche a mezzo fax.

La scelta delle cinque Ditte da invitare dovrà avvenire con l'osservanza dei seguenti criteri in ordine di priorità:

  • vicinanza geografica al luogo di effettuazione del servizio, oppure di consegna della fornitura;
  • idoneità tecnica della ditta, o disponibilità di mezzi adeguati all'adempimento dell'appalto;
  • rotazione delle Ditte iscritte;
  • certificazione di qualità ISO serie 9000.

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Art. 11 - Stipulazione dei contratti

I contratti derivanti da gara esperita nell'ambito dell'Albo dei Fornitori di Fiducia, sono formalizzati come segue:

  • per importi netti di contratto fino a 20.000 Euro, costituisce contratto l'offerta formulata e sottoscritta da parte della ditta in sede di gara, corredata dagli altri atti dell'ERIM facenti parte del procedimento della gara stessa;
  • per gli importi eccedenti il limite di cui al punto precedente, per mezzo di contratto di appalto rogato in forma pubblica amministrativa.
  • per i casi di somma urgenza, a meno del limite dei 20.000 Euro, vale quanto al precedente punto a).

Il nominativo ed il recapito del RP vienne indicato nella lettera d'invito.

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Art. 12 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

Le attività istruttorie, propositive e preparatorie della gara, competono al responsabile del servizio o dell'ufficio nella cui competenza rientra la gestione della materia.

Gli atti di gara dovranno in particolare prevedere obbligatoriamente l'oggetto, l'importo, la durata, le clausole specifiche ed anche le garanzie a tutela dell'ERIM e le penali in caso di inadempienza.

Sulla base della proposta di cui al precedente comma, la Direzione Generale delibera nei modi di legge.

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Art. 13 - Gestione del contratto

Stipulato il contratto, l'originale è depositato presso l'ufficio contratti che ne annota gli estremi sul registro di repertorio interno e atribuisce il numero dello stesso repertorio. L'ufficio predetto ne trasmette copia al responsabile del procedimento di gestione per i succesivi adempimenti.

La gestione del contratto comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del procedimento di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzano i presupposti.

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Art. 14 - Piani di acquisto

Entro il 31 ottobre di ogni anno, i dirigenti dei servizi interessati trasmettono alla Direzione Generale le previsioni dei fabisogni per l'anno successivo, relative a beni e servizi per la relativa approvazione.

Ogni fornitura richiesta deve indicare la categoria merceologica di cui all'elenco allegato e tutti gli elementi necessari per individuarne le caratteristiche ed il costo.

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